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Scheda tecnica sulla rivalutazione dei beni

Pubblicato da ing. Fulvio Sassi in finanziamenti · 14/12/2020 15:52:03
Tags: #rivalutazionebenistrumentali

OBIETTIVI

La nuova misura offre alle imprese la possibilità di rivalutare singoli beni e/o partecipazioni a fini civilistici o fiscali.
Le aziende potranno godere di un abbattimento della base imponibile, con la deducibilità degli ammortamenti e un aumento del plafond delle spese di manutenzione, di miglioramento del patrimonio netto di bilancio ed una migliore valutazione del proprio rating bancario.

BENEFICIARI

La rivalutazione dei beni d’impresa è rivolta a:

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A, S.a.p.A. residenti) che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;

  • Società di persone (S.n.c, S.a.s) e soggetti equiparati;

  • Società di mutua assicurazione;

  • Società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;

  • Enti non commerciali residenti ed enti commerciali residenti;

  • Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;

  • Imprese individuali;

BENI CHE POSSONO ESSERE RIVALUTATI

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali (ad eccezione dei “meri” costi pluriennali), che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni. La rivalutazione può interessare anche un singolo bene, non l’intera categoria di appartenenza, purché esso rientri tra le seguenti tipologie:

  • Terreni;

  • Fabbricati;

  • Impianti;

  • Macchinari;

  • Attrezzature;

  • Marchi;

  • Brevetti.

  • partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti, licenze software) - anche se non più iscritti nello stato patrimoniale in quanto interamente ammortizzati - possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso,
risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
I beni detenuti in leasing
possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.
I beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  • figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);

  • vengano rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari). Per i soggetti con periodo d’imposta non “solare” la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2020/2021.

Non sono ammesse le rivalutazioni degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.


MODALITA’ E METODI DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione dei beni può avere:

  • Rilevanza solo civilistica e contabile;

  • Rilevanza fiscale con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sul maggiore valore del bene. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione può essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

La rivalutazione non ha alcun rilievo ai fini del super e iper-ammortamento.

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

  • rivalutazione del solo costo storico;

  • riduzione del fondo di ammortamento;

  • rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.


RICONOSCIMENTO FISCALE

In caso di rivalutazione con rilevanza fiscale, i maggiori valori iscritti attribuiti al bene sono rilevanti ai fini:

  • Della deducibilità degli ammortamenti;

  • Delle determinazione del plafond delle spese di manutenzione, pari al 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili;

  • Della disciplina delle società non operative.

Tale rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (quindi dal 2021 per i soggetti solari).
Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa, che avverranno anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione (per i soggetti con esercizio “solare” la rivalutazione sarà efficace dal 1° gennaio 2024).

SCADENZE

Il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% e, nel caso di affrancamento del saldo attivo,
dell’imposta sostituiva del 10%, deve avvenire in 3 rate di pari importo,
di cui la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.





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