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Patent box

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Cosa è il Patent box

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il cosiddetto Patent Box, un particolare regime fiscale volto ad agevolare lo sviluppo e la crescita del patrimonio intangibile e immateriale delle imprese mediante un sistema di detassazione del reddito proveniente da tali beni. In particolare, il Patent Box prevede una tassazione agevolata sui redditi derivanti dai beni immateriali, fissando una deduzione dal reddito pari al 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017. Il Decreto Ministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 30 luglio scorso ha definito i termini di applicazione della norma.

Quali sono i beni interessati?

I beni che possono permettere di conseguire l'agevolazione sono: software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, know-how giuridicamente tutelabile.
I suddetti beni possono essere utilizzati direttamente dall'impresa o concessi in uso a terzi.

Quali sono i beneficiari?

Beneficiari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa, sia in forma individuale che in forma di impresa. Sono, invece, escluse dal regime di favore le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a partire dall’esercizio di apertura della procedura.

I soggetti che richiedono l'agevolazione devono svolgere attività di ricerca e sviluppo volta alla crescita, mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali.

Quali sono i vantaggi?

Il reddito imputabile a detti intangibili non viene tassato nella misura del 50% (per gli anni 2015 e 2016 la percentuale di detassazione è limitata, rispettivamente, del 30% e del 40%).
Detto reddito, per le imprese che danno in uso gli immateriali ad altre imprese, è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo d’imposta.

Un esempio

Se un'azienda concede in uso il proprio brevetto a terzi ottenendo una royalty del 10% sul fatturato e la società che utilizza il brevetto realizza vendite per 1 milione, i ricavi dell'azienda proprietaria del brevetto ammonteranno a 100 mila euro. Supponendo che i costi fiscalmente rilevanti riconducibili al brevetto siano pari a 10 mila euro, il reddito derivante dal bene immateriale sarà di 90 mila euro, da tassare solo, a regime, per 45 mila euro. Il risparmio sarà di circa 12 mila euro annuo. L'azienda proprietaria del brevetto conseguirà tale beneficio senza limiti di tempo, fino a quando svolgerà attività di ricerca sull'intangibile.
Per le imprese che utilizzano i beni immateriali internamente, invece, il reddito detassato è equivalente al reddito ottenibile qualora detti beni siano dati in uso ad altre imprese. Occorre quindi individuare, per ciascun bene oggetto dell’opzione, il contributo economico che ha fornito lo stesso bene alla formazione del reddito o della perdita aziendale, alla stregua di un ramo d’azienda autonomo. La quota di reddito agevolabile è poi determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi aziendali. L’azienda, nell’ipotesi di uso diretto, determina preventivamente la quota parte di reddito agevolabile in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate tramite la cosìdetta procedura di Ruling. Detta procedura consente di evitare di determinare discrezionalmente il reddito detassato e il rischio di subire rettifiche in una fase successiva.

Altre specificità in breve

L'impresa deve costruire un sistema di controllo di gestione che permetta di individuare il diretto collegamento fra i costi di ricerca e sviluppo, i beni immateriali realizzati e utilizzati e il relativo reddito prodotto, per ciascun bene.
La norma prevede inoltre una detassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita dei beni agevolabili nella misura del 90%, purché il corrispettivo sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della cessione.

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