Menu principale:
La permanenza dei requisiti di sicurezza antincendio per un’attività soggetta a controllo ai sensi dell’allegato I al DPR 151 del 1.08.2011 non è più un rinnovo di un Certificato Prevenzione Incendi, ma una modalità di autocertificazione, con la quale si attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
Entro i termini di scadenza previsti (5 o 10 anni, rispettivamente per la SCIA oppure la scadenza naturale di un CPI in corso di validità) il titolare dell’attività, sia essa in categoria A, B o C secondo l’allegato al DPR n.151/11, dovrà presentare al Comando dei Vigili del Fuoco una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività.
Tale attestazione deve essere corredata da atti che confermano la effettiva attuazione di controlli e verifiche ed in particolare di una asseverazione, a firma di professionista antincendio, il quale attesta che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità (escludendo le attrezzature mobili di estinzione). Questa stessa asseverazione deve comprendere anche i prodotti e i sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle strutture, se presenti, in quanto tale parte è finalizzata ad assicurare la verifica delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
Per gli adempimenti descritti, dovranno essere utilizzati appositi modelli ministeriali.
In sintesi si richiede una verifica generale ed accurata delle condizioni di sicurezza antincendio in cui si trova l’attività (es. strutture di compartimentazione, i sistemi di protezione al fuoco passiva, i sistemi di aerazione, le vie di fuga, la segnaletica di sicurezza, ecc.).
Infine, nel merito delle responsabilità derivanti dalla mancata presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, si rileva che, nel caso sia accertato il proseguimento dell’attività oltre il periodo di validità del CPI o SCIA, per il titolare si configura la presenza di violazione penale ai sensi dell’art.20 del D.L.gs. 8 marzo 2006, n.139. Comunque il titolare è tenuto alla presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro il più breve tempo possibile ed in tal caso la validità dell’attestazione, che sarà quinquennale o decennale in funzione del tipo di attività interessata, sarà calcolata dalla data di scadenza della SCIA o CPI originari.
Progettazione di impianti antincendio quali:
sprinkler,
idranti,
rilevazione fumi,
zonizzazione progettuale
Siamo in grado di offrire una progettazione seguendo la più recente normativa vigente.
Provvediamo a tutti gli adempimenti amministrativi ed alla definizione delle disposizioni di sicurezza.